Poiché la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata spesso sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di naturopati.
Poiché la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata spesso sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di naturopati.
In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di naturopatia a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di counselor, ma è la legge stessa che lo ribadisce.
Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di naturopata.
In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di naturopatia a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di counselor, ma è la legge stessa che lo ribadisce.
Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di naturopata.
Si segnala, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già pronunciato ufficialmente in materia di naturopatia tradizionale, qualificandola come attività di tipo medico e quindi non ammissibile tra le professioni ci cui all’Elenco stesso.
Si segnala, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già pronunciato ufficialmente in materia di naturopatia tradizionale, qualificandola come attività di tipo medico e quindi non ammissibile tra le professioni ci cui all’Elenco stesso.
Le associazioni di naturopati che avevano fatto richiesta sono quindi state escluse dall’applicazione della legge e, ad oggi, non esiste nessuna associazione di naturopati inserita nell’Elenco.
Potete leggere il Verbale ufficiale del Ministero che sancisce l'esclusione di tali associazioni di naturopatia cliccando sul link sottostante :
Le associazioni di naturopati che avevano fatto richiesta sono quindi state escluse dall’applicazione della legge e, ad oggi, non esiste nessuna associazione di naturopati inserita nell’Elenco.
Potete leggere il Verbale ufficiale del Ministero che sancisce l'esclusione di tali associazioni di naturopatia cliccando sul link sottostante :
Quindi l'unico modo legittimo di esercitare la naturopatia, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerla come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in naturopatia acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.
L'esercizio della professione di naturopata è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.
Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.
Quindi l'unico modo legittimo di esercitare la naturopatia, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerla come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in naturopatia acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.
L'esercizio della professione di naturopata è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.
Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.
Federazione Italiana Naturopati
Federazione Italiana Naturopati