federazione italiana naturopati

DOMANDE DA PORRE A UN NATUROPATA
PRIMA DI SOTTOPORSI ALLA PRIMA VISITA

DOMANDE DA PORRE A UN NATUROPATA
PRIMA DI SOTTOPORSI ALLA PRIMA VISITA
  • la sua attività prevede diagnosi e cura di patologie? Se sì, possiede l’abilitazione all’esercizio della professione medica?
  • la sua attività non prevede diagnosi e cura di patologie? Se è così, quale è concretamente l'oggetto della sua attività?
  • se oggetto della sua attività è il riequilibrio (energetico, olistico o come lo si voglia chiamare), e questo squilibrio su cui lei va ad agire non è rilevabile con visite o esami medici e di laboratorio, può comunque fornire la prova della sua esistenza, delle sue caratteristiche, della sua intensità e gravità, in modo da poter verificare in che cosa consista e, al termine del trattamento, se ne ho ricavato un beneficio per la mia salute e benessere, confrontando oggettivamente le due condizioni di squilibrio, prima e dopo il trattamento?
  • qualunque sia il tipo di intervento che intende effettuare sulla mia persona, quali sono le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la sua utilità e l'assenza di controindicazioni ed effetti collaterali?
  • se invece l'oggetto della sua attività è la mia condizione di salute e di benessere, significa che lei non agisce su nessuna patologia?
  • se è così, non mi proporrà un determinato regime alimentare né l'assunzione di integratori, rimedi o prodotti erboristici, dal momento che essi sono di competenza medica?
  • se me li propone, come può garantirmi che essi non vadano ad agire su carenze o deficit nutrizionali o metabolici, dal momento che essi devono essere diagnosticati da un medico a seguito di esami specifici sulla base della mia condizione fisiopatologica?
  • se mi propone rimedi di qualsiasi tipo con un determinato dosaggio, significa che al di sotto di quel dosaggio il rimedio è inutile e al di sopra di quella dose si possono produrre inconvenienti per la mia salute. Come può conoscere il corretto dosaggio se non è medico?
  • la sua attività prevede diagnosi e cura di patologie? Se sì, possiede l’abilitazione all’esercizio della professione medica?
  • la sua attività non prevede diagnosi e cura di patologie? Se è così, quale è concretamente l'oggetto della sua attività?
  • se oggetto della sua attività è il riequilibrio (energetico, olistico o come lo si voglia chiamare), e questo squilibrio su cui lei va ad agire non è rilevabile con visite o esami medici e di laboratorio, può comunque fornire la prova della sua esistenza, delle sue caratteristiche, della sua intensità e gravità, in modo da poter verificare in che cosa consista e, al termine del trattamento, se ne ho ricavato un beneficio per la mia salute e benessere, confrontando oggettivamente le due condizioni di squilibrio, prima e dopo il trattamento?
  • qualunque sia il tipo di intervento che intende effettuare sulla mia persona, quali sono le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la sua utilità e l'assenza di controindicazioni ed effetti collaterali?
  • se invece l'oggetto della sua attività è la mia condizione di salute e di benessere, significa che lei non agisce su nessuna patologia?
  • se è così, non mi proporrà un determinato regime alimentare né l'assunzione di integratori, rimedi o prodotti erboristici, dal momento che essi sono di competenza medica?
  • se me li propone, come può garantirmi che essi non vadano ad agire su carenze o deficit nutrizionali o metabolici, dal momento che essi devono essere diagnosticati da un medico a seguito di esami specifici sulla base della mia condizione fisiopatologica?
  • se mi propone rimedi di qualsiasi tipo con un determinato dosaggio, significa che al di sotto di quel dosaggio il rimedio è inutile e al di sopra di quella dose si possono produrre inconvenienti per la mia salute. Come può conoscere il corretto dosaggio se non è medico?
federazione italiana naturopati

LE RISPOSTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NATUROPATI

LE RISPOSTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NATUROPATI

Per quanto riguarda le domande da porre al naturopata prima di una visita, si consideri che le scuole riconosciute dalla federazione italiana naturopati non formano naturopati ma consulenti in naturopatia.

Per quanto riguarda le domande da porre al naturopata prima di una visita, si consideri che le scuole riconosciute dalla federazione italiana naturopati non formano naturopati ma consulenti in naturopatia.

L'unico modo legittimo di esercitare la naturopatia, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerla come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in naturopatia acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.

L'esercizio della professione di naturopata è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.

Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.

L'unico modo legittimo di esercitare la naturopatia, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerla come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in naturopatia acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.

L'esercizio della professione di naturopata è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.

Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.

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